Statuto RARI NANTES ARENZANO A.S.D.
Statuto Sociale Approvato dall’assemblea straordinaria degli associati il 28/10/2017 alla presenza del Notaio G. Porcile
COSTITUZIONE NATURA E SCOPI DELLA ASSOCIAZIONE
Art. 1
Nel 1967 si è costituita in Arenzano l’Associazione Sportiva Dilettantistica RARI NANTES ARENZANO, che ha attualmente la propria Sede Sociale presso la piscina comunale in P.zza Rodocanachi 8, ad Arenzano.
Art. 2
Scopo dell’Associazione è la promozione della cultura e la divulgazione dello sport dilettantistico del nuoto in tutte le sue manifestazioni, della pallanuoto e dei tuffi mediante l’organizzazione e la gestione di corsi agonistici, formativi, correttivi e promozionali, inclusa l’attività didattica, nell’ambito della Regione Liguria; inoltre curerà l’organizzazione e la partecipazione a gare, tornei e campionati regionali e nazionali nell’ambito della Federazione Italiana Nuoto. Essa non ha finalità di lucro.
Per perseguire il proprio scopo l’Associazione potrà gestire impianti sportivi in forza di apposita convenzione con la Pubblica Amministrazione e con altri enti, ma sempre senza finalità di lucro.
Art. 3
L’ Associazione è estranea a questioni politiche e religiose e parteciperà esclusivamente a manifestazioni di carattere sportivo. Potrà tuttavia dare collaborazione ad altri enti ed associazioni allo scopo di facilitare il conseguimento del proprio oggetto sociale.
COLORI E BANDIERA SOCIALE .
Art. 4
Colori sociali sono il verde ed il bianco. La bandiera, simbolo sociale, é a forma triangolare, per metà verde e per metà bianca e reca la scritta: “R. N. Arenzano”; essa è affidata al Consiglio Direttivo, che ne disciplina l’uso.
ASSOCIATI
Art. 5
Qualsiasi persona, senza discriminazione di razza, sesso, religione od altro può essere ammessa a far parte dell’Associazione con le modalità indicate al successivo Art.7; gli associati s’impegnano ad operare nell’interesse dell’Associazione per il conseguimento degli scopi sociali, rispettandone lo statuto ed i regolamenti ed attuando le direttive degli organi sociali.
Art. 6
Gli associati si distinguono in: EFFETTIVI – ONORARI.
- a) Sono “Associati EFFETTIVI” coloro che avendo presentato domanda d’ammissione, accolta dal Consiglio Direttivo, pagano la quota sociale annuale stabilita dal Consiglio stesso.
Tra gli “Associati EFFETTIVI” si distinguono:
-gli “Associati FONDATORI”, che sono coloro che hanno dato origine alla Rari Nantes Arenzano;
– gli “Associati BENEMERITI”, che sono quelli che il Consiglio Direttivo riterrà meritevoli di tale distinzione;
sia gli Associati FONDATORI che i BENEMERITI sono esentati dal pagamento della quota sociale annuale;
– gli “Associati SOSTENITORI”, i quali oltre alla quota sociale annuale, versano un contributo a favore dell’Associazione, la cui misura minima è fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.
- b) Sono “Associati ONORARI” tutti coloro che, per servizi eccezionali resi all’Associazione, vengono nominati tali dal Consiglio Direttivo; accettando la nomina accettano altresì il presente Statuto e gli altri regolamenti sociali.
Tutti gli Associati maggiorenni hanno diritto di voto in assemblea.
AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI
Art. 7
Chiunque desideri entrare a far parte dell’Associazione come “Associato Effettivo”, deve presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta; tale domanda presuppone ed implica la conoscenza e l’incondizionata accettazione del presente Statuto e degli altri eventuali Regolamenti sociali.
La domanda d’ammissione deve essere esaminata dal Consiglio Direttivo il quale ne decide o meno l’accettazione.
Nel caso di un minorenne, la domanda di ammissione ad Associato dovrà essere sottoscritta dall’esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne
DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI
Art. 8
Alla comunicazione d’ammissione e, successivamente, all’inizio di ogni esercizio sociale, l’ Associato dovrà provvedere al versamento delle quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo.
Le quote sono intrasmissibili se non per causa morte, e non sono rivalutabili. L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo limitato.
Tutti gli Associati maggiorenni godono, dal momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali. Tali diritti verranno automaticamente acquisiti anche dall’ Associato minorenne alla prima assemblea utile svolta dopo il raggiungimento della maggiore età
Art. 9
Tutti gli Associati in regola con le quote sociali, e gli atleti tesserati, che osservano le norme dello Statuto e le altre eventuali Disposizioni e regolamenti sociali, hanno diritto di frequentare la Sede e gli impianti sociali.
Essi possono far accedere alla Sede Sociale parenti ed amici in qualità di ospiti, sempre che tale frequenza non assuma carattere di abitualità e il Consiglio Direttivo non la ritenga inopportuna.
Coloro che frequentano la Sede Sociale, siano essi Associati od ospiti, sono obbligati a tenere un comportamento corretto e tale da non arrecare pregiudizio al buon nome dell’Associazione e ad osservare quanto sarà eventualmente indicato dal Regolamento interno.
Art. 10
Tutti gli Associati che si trovano nelle condizioni stabilite nel presente Statuto, oltre agli atleti tesserati, hanno diritto di partecipare alle manifestazione sportive e ricreative sociali; ogni Associato maggiorenne ha diritto di partecipare e votare nelle assemblee con diritto ad un voto, e purché abbia un’anzianità di almeno un anno, di ricoprire qualsiasi carica sociale alla quale venga eletto.
E’ peraltro in facoltà del Consiglio Direttivo, con delibera presa all’unanimità, di presentare all’assemblea un massimo di 3 (tre) Associati con anzianità sociale non inferiore ad un anno, quali candidati per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
Gli Ex Tecnici ed ex Atleti della Rari Nantes Arenzano, purchè Associati, possono accedere alle cariche sociali senza limitazioni di anzianità.
Art. 11
Ogni Associato risponde personalmente dei guasti e dei danni arrecati alle cose ed agli impianti sociali da lui stesso, dai suoi familiari od ospiti.
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Art. 12
Tutti gli Associati, e gli atleti tesserati, accettando il presente Statuto, s’impegnano a non adire a vie legali nei confronti dell’Associazione per eventuali controversie di qualsiasi natura.
Le controversie tra un Associato e l’Associazione relative ai rapporti associativi di qualsiasi natura, dovranno essere deferite al un Collegio Arbitrale formato da 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati rispettivamente dall’ Associato e dall’Associazione ed il terzo, con funzioni di Presidente del Collegio, nominato su istanza della parte più diligente, dal Presidente della Federazione Italiana Nuoto: gli arbitri dovranno pronunciare il lodo nel termine di giorni 60 dall’accettazione dell’incarico, essi potranno regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che riterranno più opportuno e potranno decidere secondo equità.
PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO
Art.13
Gli Associati vengono ammessi a far parte dell’associazione senza limiti di tempo. La qualifica di Associato si perde:
1) Per dimissioni
L’ Associato che intende ritirarsi dall’Associazione deve presentare dimissioni scritte al Consiglio Direttivo. Le dimissioni hanno effetto immediato.
2) Per morosità
decade da Associato per morosità colui che alla fine dell’anno sociale non abbia provveduto al pagamento delle quote sociali; comunque, su delibera del Consiglio Direttivo, egli potrà anche essere riammesso e reintegrato nei diritti di Associato, previo pagamento della quota sociale.
3) Per radiazione
in seguito deliberazione del Consiglio Direttivo può essere radiato dall’Associazione :
- a) l’ Associato che in qualsiasi modo turbi il buon andamento dell’Associazione ;
- b) l’Associato che svolga attività in contrasto con quanto previsto dal presente Statuto;
- c) l’Associato che non osservi i provvedimenti disciplinari inflittigli dal Consiglio Direttivo o non paghi i danni o guasti arrecati, come previsto dall’Art. 11;
- d) l’Associato atleta che partecipi sotto i colori d’altra società, senza autorizzazione del Consiglio Direttivo, a sport praticati dalla Rari Nantes Arenzano.
4) Per espulsione
in seguito a deliberazione del Consiglio Direttivo può essere espulso l Associato che moralmente o materialmente danneggi o rechi grave offesa all’Associazione , ovvero tenga riprovevole o infamante condotta come Associato e/o cittadino.
L’Associato espulso non potrà mai più far parte dell’Associazione
Nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della radiazione o dell’espulsione, l’interessato potrà reclamare al Consiglio Direttivo, chiedendo di essere sentito personalmente, per la revoca del provvedimento, fermo restando quanto previsto dall’art 24 comma 3 c.c.
L’Associato radiato, potrà, presentando relativa domanda, essere riammesso a far parte dell’Associazione, solo nel caso in cui non sussistano più le condizioni che ne avevano motivato la radiazione
Art. 14
Colui che abbia perso la qualifica di Associato per uno qualsiasi dei motivi previsti dal presente Statuto non potrà vantare diritto alcuno verso l‘Associazione né sul suo patrimonio.
ESERCIZIO SOCIALE
Art. 15
L’esercizio sociale ha inizio col primo gennaio di ogni anno e termina al 31 dicembre dell’anno stesso.
Alla fine di ogni esercizio verrà redatto il bilancio d’esercizio, che verrà sottoposto all’approvazione dell’assemblea degli Associati.
ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
Art. 16
L’assemblea generale degli Associati è il massimo organo deliberativo dell’associazione e può essere convocata in forma ordinaria e straordinaria. Quando è regolarmente costituita le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
Dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o, comunque, in altro luogo idoneo a garantire la più agevole partecipazione degli associati.
Potrà essere convocata mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione, e/o nelle sedi di attività, almeno dieci giorni prima della data fissata per il suo svolgimento o contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora e l’ordine del giorno, con le materie da trattare.
Ogni Associato ha diritto ad un voto, e può farsi rappresentare da altro Associato.
Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea ed eletta in tale ruolo dalla maggioranza dei presenti.
L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva per la designazione delle cariche sociali, le suddette funzioni non potranno essere attribuite a candidati.
Il presidente dell’assemblea dirige e regola le discussioni, stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni, cura la predisposizione di un apposito verbale, che sarà da lui sottoscritto congiuntamente al segretario
Tale verbale sarà consultabile dagli Associati che ne facciano richiesta al consiglio direttivo.
Art. 17
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soli Associati in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. La morosità di un Associato deve essere dichiarata dal Consiglio direttivo prima dell’assemblea.
Ogni Associato può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
Art. 18
Sono compiti dell’assemblea in seduta ordinaria:
– eleggere il consiglio direttivo;
– approvare gli indirizzi e le direttive generali dell’associazione;
– approvare il bilancio d’esercizio;
– deliberare su tutti gli altri argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’associazione che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria.
L’assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario.
L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la partecipazione della metà più uno degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno, qualunque sia il numero degli Associati intervenuti. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, saranno adottate a maggioranza dei presenti.
Art. 19
L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
- a) approvazione e modificazione dello statuto sociale;
- b) scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione.
La sua convocazione potrà essere richiesta dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.
Potrà anche essere richiesta al consiglio direttivo da almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta ed alla stessa data non soggetti a provvedimenti disciplinari, che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo.
L’assemblea straordinaria per le modifiche statutarie è regolarmente costituita con la presenza dei tre quarti degli aventi diritto al voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l’assemblea straordinaria è valida se sia presente almeno un quinto degli associati e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per l’assemblea straordinaria che deliberi sullo scioglimento dell’associazione si rimanda al successivo art. 40.
Consiglio Direttivo
Art. 20
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 7 (sette) a un massimo di 15 (quindici) Consiglieri. Il voto del Presidente conta il doppio in caso di parità di voti.
Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea Ordinaria; possono farne parte tutti gli Associati maggiorenni, iscritti all’Associazione da almeno un anno, in regola col presente Statuto.
In caso di parità di voti si procede al ballottaggio.
Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 (quattro) anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Qualora durante il mandato venga a mancare uno o più membri del Consiglio, in numero comunque inferiore alla metà degli stessi, il Consiglio stesso può cooptare altri soci che durano in carica per la durata residua del mandato. Gli Associati eletti, pena la immediata decadenza, non possono ricoprire cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal Coni, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di promozione sportiva.
Art. 21
Entro 10 (dieci) giorni dall’Assemblea che lo ha eletto, il Consiglio Direttivo deve riunirsi ed eleggere, nel suo seno:
- a) il Presidente
- b) due Vice Presidenti con funzioni vicarie, uno amministrativo I’altro sportivo,
- c) un Segretario;
- d) un Cassiere;
- e) un Economo;
Il Consiglio Direttivo può affidare altri incarichi a Consiglieri ed anche ad Associati, senza che questi ultimi, però, acquistino per tale motivo, diritto di voto nel Consiglio stesso.
Art. 22
AI Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o Io statuto riservano all’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo provvede alle attività dell’Associazione e decide sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali.
E’ in ogni caso vietata allo stesso la distribuzione, anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Il Consiglio Direttivo potrà affidare incarichi ad Associati o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o retribuzioni.
Potrà inoltre delegare parte dei propri poteri ad uno o più membri del Consiglio.
È in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina delle attività dell’associazione.
Il Consiglio direttivo deve essere convocato con avviso affisso all’albo della Sede almeno tre giorni prima della data fissata.
Art. 23
Il Presidente ha la rappresentanza dell’Associazione, ne cura il buon andamento coadiuvato dagli altri membri del Consiglio Direttivo, convoca e presiede le riunioni del Consiglio stesso.
In caso d’assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente Vicario.
La firma sociale spetta al Presidente il quale potrà, sotto la sua personale responsabilità, delegarla ad uno dei Vice Presidenti e/o ad altro Consigliere per specifiche mansioni, anche per quanto concerne le operazioni bancarie: in quest’ultimo caso, presso la banca, sarà depositata, oltre alla firma dei Presidente, quella del Consigliere delegato.
Art. 24
Il Cassiere è responsabile delle somme che riscuote e paga per conto dell’Associazione ed è tenuto a presentare i conti ad ogni richiesta del Consiglio Direttivo.
Tiene in modo regolare apposito registro di cassa con lo collaborazione del Vice Presidente Amm.vo.
Art. 25
Il Segretario redige i verbali delle riunioni, accudisce al disbrigo della corrispondenza a seconda delle istruzioni del Presidente.
Ha in consegna la corrispondenza in arrivo e in partenza e ne cura la conservazione; è incaricato della tenuta dei libri di cui al successivo Art.33.
Art. 26
L’Economo ha funzioni di consegnatario responsabile di tutti i beni di pertinenza dell’Associazione , provvede alla custodia ed alla conservazione di essi.
Art. 27
Il Presidente, i due Vice Presidenti, il Segretario ed il Cassiere formano il Consiglio di Presidenza cui il Consiglio Direttivo può delegare lo svolgimento di pratiche ed attività di competenza del Consiglio stesso; in particolare possono essere affidate al Consiglio di Presidenza la cura dei rapporti col personale dipendente, la conduzione amministrativa contabile e la esecuzione delle delibere in materia finanziaria.
Il Consiglio di Presidenza può riunirsi in qualsiasi momento, senza formalità, e deliberare nel caso in cui, per la materia da trattarsi o per l’urgenza non sia possibile e/o necessario convocare tutto il Consiglio.
Le deliberazioni prese devono comunque essere portate a conoscenza del Consiglio Direttivo essendone quest’ultimo il responsabile.
Art. 28
Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno una volta al mese.
Le riunioni del Consiglio Direttivo, convocato dal Presidente o in sua assenza da un Vice Presidente Vicario, sono valide quando siano presentii almeno la metà più 1 (uno) dei suoi membri; non sono valide le deleghe.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se assunte con la maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 29
Il Consiglio Direttivo è incaricato, in via esemplificativa, di:
- a) nominare, tra gli Associati, il responsabile ed i componenti di eventuali Commissioni;
- b) convocare le Assemblee degli Associati e disporre per l’esecuzione delle deliberazioni approvate dall‘Assemblea stessa;
- c) compilare il Regolamento interno;
- d) redigere i bilanci d’esercizio preventivi o consuntivi;
- e) stabilire l’ammontare e le modalità di versamento delle quote sociali;
- f) deliberare circa l’organizzazione di gare e tornei e la partecipazione a gare e tornei indetti da altre Società sportive;
- g) deliberare, in caso di sponsorizzazione, l’abbinamento o il nome sociale della dicitura relativa alla ditta sponsorizzante;
- h) prendere, in via d’urgenza, quelle deliberazioni che si ritengano necessarie nell’interesse dell’Associazione.
Art. 30
Tutti i Consiglieri sono tenuti a far osservare il presente Statuto, nonché i Regolamenti e le altre disposizioni che, nell’interesse sociale, il Consiglio Direttivo ritenga opportuno emanare.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di applicare, a carico degli Associati che non osservano le norme dello Statuto sociale, dei Regolamenti e delle altre disposizioni, le ammonizioni ed i provvedimenti che ritenga, in ogni caso, più opportuni.
Art. 31
In caso di dimissioni o di decadenzà del Presidente, gli subentra nell’incarico, provvisoriamente, il Vice Presidente Vicario il quale deve, entro 30 (trenta) giorni, convocare il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
Qualora venga a mancare, per qualsiasi motivo, un Vice Presidente, il Segretario, il Cassiere o l’economo, si procederà ad una nuova elezione, all’interno del Consiglio, per coprire la carica vacante.
In caso di mancata partecipazione di un membro del Consiglio Direttivo, per tre volte consecutive e senza giustificato motivo, alle riunioni, il Consiglio Direttivo potrà procedere alla sua relativa sostituzione nei modi indicati in precedenza.
Art. 32
Qualora il Consiglio Direttivo venisse, per qualsiasi motivo, ad essere ridotto a meno della metà dei suoi membri, si dovrà procedere alla convocazione di un’Assemblea Straordinaria per il rinnovo dell’intero Consiglio Direttivo.
LIBRI OBBLIGATORI
Art. 33
Il Segretario è incaricato della tenuta dei seguenti libri:
- a) libro dei verbali dell’Assemblea;
- b) libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
- c) libro degli Associati;
Il Vice Presidente Amministrativo è incaricato della tenuta dei libri contabili.
NORME VARIE
Art. 34
Tutte le cariche sociali devono essere esercitate gratuitamente, così come non è ammesso alcun fine di lucro nell’attività sociale, che deve essere rivolta, con assoluta preminenza, allo svolgimento di attività sportiva. L’Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Nuoto. L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alla direttive del CIO, del CONI, nonché allo statuto e ai regolamenti della Federazione italiane Nuoto e s’impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti degli Enti sopra indicati, e di altri ai quali dovesse affiliarsi in futuro, dovessero adottare a suo carico, come pure le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attenenti all’attività sportiva.
Art. 35
In casi di controversie tra gli Associati riguardanti questioni d’attinenza sociale, sarà arbitro il Consiglio Direttivo.
Art. 36
Sono di assoluta spettanza dell’Associazione tutti i premi vinti sotto i colori sociali. Sono di proprietà dei singoli Atleti i soli premi individuali.
Art. 37
Il diritto di frequentare la Sede sociale è subordinato alla scrupolosa osservanza del presente Statuto, dei Regolamenti o delle altre eventuali disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.
Art. 38
Per tutto quanto non e contemplato nel presente Statuto valgono le norme F.I.N, e C.O.N.I., ed in loro assenza, le norme del Codice Civile in materia.
PATRIMONIO SOCIALE
Art. 39
Il Patrimonio è costituito:
- Dal Fondo di dotazione patrimoniale, in denaro o titoli garantiti, nella misura minima di € 15.000, di cui € 4.500 indisponibili e vincolati, costituenti il Fondo patrimoniale di garanzia;
- dai premi e trofei aggiudicati definitivamente all’Associazione, dal materiale, attrezzature ed indumenti;
- da avanzi di bilancio accantonati a fondo riserva,
- da tutti gli eventuali beni mobili e immobili appartenenti all’Associazione
- da un adeguato Fondo di gestione costituito dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni pubblici e privati, da lasciti e donazioni, se non espressamente destinati all’incremento del patrimonio, dai proventi derivanti dalle attività commerciali e non organizzate dall’associazione
SCIOGLIMENTO DELLA ASSOCIAZIONE
Art. 40
La durata dell’Associazione è illimitata.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione è richiesto, anche in seconda convocazione, il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto al voto.
L’Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all’Art.27 c.c.
Nel deliberare Io scioglimento l’Assemblea delibererà la devoluzione del residuo patrimonio ad altre Associazioni con analoghe finalità, ovvero a soli fini sportivi, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.